Quando vengono pagate le pensioni di invalidità? Le date e il calendario per tutto il 2021

Nella Circolare INPS numero 148 del 18 dicembre 2020 l’istituto ha reso noto, oltre alle cifre delle pensioni di invalidità e altre prestazioni correlate per l’anno 2021 (qui gli importi pensioni invalidità 2021), anche il calendario dei pagamenti di tali prestazioni.

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, oltre che delle rendite vitaliziedell’INAIL, sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giorno festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento. L’unica eccezione la fa il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Qui sotto, il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2021:
Gennaio: 4 (Poste) 5 (Banche)
Febbraio: 1
Marzo: 1
Aprile: 1
Maggio: 3
Giugno: 1
Luglio: 1
Agosto: 2
Settembre: 1
Ottobre: 1
Novembre: 2
Dicembre: 1

Quanto si prende di invalidità civile? Qual è l’importo dell’assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordi, pagato dall’INPS? Tutti gli importi dal 1 gennaio 2021

Il 18 dicembre 2020 l’INPS ha pubblicato la Circolare numero 148 contenente, tra le altre cose, gli importi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2021, rivalutati in base all’inflazione e al costo della vita, come ogni anno. Per il 2021 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni e dei limiti reddituali è dello 0%, mentre per le indennità la variazione provvisoria è fissata a +0,79%. Nella stessa circolare viene anche fissata la perequazione definitiva allo 0,5% per il 2020.

Per quanto riguarda le prestazioni a favore delle persone con disabilità, l’INPS precisa che i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV), sono rimasti invariati rispetto agli importi delle pensioni di invalidità del 2020. Questo significa che gli importi delle pensioni sono rimasti gli stessi, eccetto qualche piccola variazione per le altre indennità.

Si ricorda, inoltre, che il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

LIMITI DI REDDITO E IMPORTI PENSIONI
Rispetto al 2020, quindi, nessuna variazione rispetto ai limiti di reddito previsti per accedere alle prestazioni. Per invalidi totali, ciechi civili e sordi il limite di reddito annuo personale è di 16.982,49 €.
Per invalidi parziali e minori il limite di reddito annuo personale di 4.931,29 €. Con questi limiti, gli importi mensili delle pensioni sono: per invalidi e sordi di 287,09 €, per ciechi parziali di 213,08 € e per ciechi assoluti di 310,48 €. L’accompagnamento ha un piccolo ritocco a 522,10€.

GLI IMPORTI
La circolare, alla tabella 2 contiene le tabelle riassuntive degli importi previsti dal 1 gennaio 2021, che qui sintetizziamo.

CIECHI
– Pensione ciechi civili assoluti: € 310,48 – limite di reddito: € 16.982,49
– Pensione ciechi civili assoluti ricoverati: € 287,09 – limite di reddito: € 16.982,49
– Pensione ciechi civili parziali: € 287,09- limite di reddito: € 16.982,49
– Accompagnamento ciechi civili assoluti:  € 938,35 –   Nessun limite di reddito
– Indennità speciale ciechi ventesimisti: € 213,79 –  Nessun limite di reddito

INVALIDI CIVILI 
– Pensione invalidi civili totali: € 287,09 – limite di reddito:  € 16.982,49
– Assegno mensile invalidi civili parziali: € 287,09 – limite di reddito:  € 4.931,29
– Accompagnamento invalidi civili totali: € 522,10 – Nessun limite di reddito
– Indennità di frequenza minori di 18 anni: € 287,09 – limite di reddito:    € 4.926,35

SORDI
– Pensione sordi:  € 287,09 – limite di reddito: € 16.982,49
 Indennità comunicazione sordi: € 258,00 –  Nessun limite di reddito

LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR: € 515,58 – Nessun limite di reddito