ASSOCIAZIONE “EX ALLIEVI”
DON CARLO GNOCCHI
NUOVO STATUTO
(Deliberato il 3/6/2006)
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDI – SCOPI
Art. 1
L’Associazione Nazionale Ex Allievi Don Carlo Gnocchi, con sede in Milano, P.le Morandi n. 1, accoglie gli Ex Allievi della Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi , ora Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, e, nel perseguimento delle sue finalità socialmente e moralmente rilevanti, si propone:
a) di ricordare il comune sacrificio, quale monito operante, per la eliminazione delle guerre e elle violenze sociali, per l’alleviamento delle sofferenze fisiche;
b) di ricordare la figura di Don Carlo Gnocchi, quale esempio di altruismo e di non violenza fra i popoli, e di essere custode dei suoi valori;
c) di alimentare tra gli Associati la consapevolezza che le mutilazioni e sofferenze fisiche e morali possono diventare uno stimolo di un più vivo spirito di solidarietà e di fratellanza;
d) di promuovere, favorire ed attuare, con tutti i mezzi possibili e consentiti, tutte le provvidenze e iniziative intese ad alleviare ed elevare le condizioni morali e materiali degli Associati che siano stati allievi della Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi – ora Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS;
e) di tutelare gli interessi morali e materiali degli Associati e svolgere in tutti i campi a loro favore ogni possibile opera di assistenza ed aiuto;
f) di collaborare con le competenti Associazioni di categoria nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano gli Associati Ex Allievi;
g) di operare affinché i servizi sociali per i disabili e le normative ad essi attinenti trovino corretta e puntuale attuazione;
h) di operare anche a livello internazionale per la promozione umana e sociale delle persone colpite da infermità fisiche, psichiche o sensoriali;
i) proseguire nell’impegno della ricerca di Ex Allievi non ancora contattati o riottosi, a cui proporre l’adesione all’Associazione;
l) diffondere, fra tutti gli Associati, il pensiero, le esperienze, le proposte e le iniziative dell’Associazione anche intraprendendo adeguate iniziative editoriali.
Per la realizzazione di quanto sopra esplicato l’Associazione, nella persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, potrà accendere conti correnti presso istituti bancari e amministrazioni postali.
L’Associazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi partito o forza politica e non ha scopo di lucro.
TITOLO II
SOCI
Art. 2
L’Associazione si compone di soci effettivi, onorari, sostenitori. Possono iscriversi all’Associazione, quali soci effettivi, coloro che sono stati Allievi della Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi – ora Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS – previa delibera del Consiglio Nazionale.
Art. 3
Sono soci onorari coloro che si sono resi e continuano a rendersi particolarmente benemeriti, moralmente e materialmente, verso la Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi – ora Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS – e l’Associazione Ex Allievi. Per essi è istituito un albo d’onore al quale vengono iscritti.
Art. 4
E’ socio sostenitore qualsiasi persona, appartenente a qualsiasi Nazione, che condivida lo spirito altruistico e non violento dell’Associazione e richieda espressamente di aderirvi.
Art. 5
Si diventa socio mediante l’iscrizione all’Associazione a fronte del versamento delle quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Nazionale attraverso forme dirette o c/c postale o bancario. I soci residenti all’estero possono iscriversi per corrispondenza inviando l’adesione al Consiglio Nazionale.
Art.
La misura delle quote annue associative viene stabilita dal Consiglio Nazionale
Art. 7
A carico del socio possono essere presi i seguenti provvedimenti:
a) richiamo;
b) espulsione;
c) tutti i provvedimenti disciplinari su proposte di soci o degli organi statutari, qualora il socio abbia
posto in essere condotte lesive all’immagine dell’Associazione, verranno esaminati dal Collegio
dei Probiviri. Lo stesso delibera a maggioranza dei 2/3; la decisione è ratificata dal Consiglio
Nazionale attraverso il suo Presidente.
TITOLO III
ORGANI
Art. 8
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
TITOLO IV
ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 9
L’Assemblea Nazionale è l’organo supremo dell’Associazione. Essa è costituita da tuti i soci effettivi iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale.
TITOLO V
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 10
L’Assemblea Nazionale elegge:
a) il Presidente Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Collegio dei Revisori;
d) il Collegio dei Probiviri.
Delibera circa le modifiche allo Statuto su proposte del Consiglio Nazionale. Essa è competente a deliberare a maggioranza semplice (50+1) dei presenti, eventuali modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Nazionale o da almeno 1/5 dei soci iscritti ed in regola con le quote sociali.
Art. 11
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni 3 anni; ed in qualsiasi momento su richiesta di almeno il 50% dei soci iscritti.
Art. 12
Partecipano all’Assemblea Nazionale tutti i soci presenti al raduno. L’Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno il 50% dei soci iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei soci effettivi presenti ed aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto tutti i soci che hanno pagato regolarmente le quote associative dall’ultima Assemblea, quindi, che risultano in regola con le quote di almeno 2 degli ultimi anni precedenti l’Assemblea.
TITOLO VI
PRESIDENZA NAZIONALE
Art. 13
Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea dei soci, secondo le modalità di cui all’art. 12 del presente Statuto, resta in carica 3 anni.
Art. 14
Compiti e poteri del Presidente Nazionale:
a) convoca e presiede l’Assemblea Nazionale dei soci;
b) convoca e presiede il Consiglio Nazionale dell’Associazione;
c) convoca e presiede le Assemblee elettive Regionali e Provinciali all0rchè siano state costituite;
d) stabilisce, su suggerimento e proposta del Consiglio Nazionale, gli Ordini del giorno
dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
e) emette eventuali decisioni o provvedimenti d’urgenza nel caso in cui risulti necessario, in modo
autonomo; i medesimi dovranno essere ratificati alla prima successiva riunione del Consiglio
Nazionale;
f) è Direttore della rivista dell’Associazione e in quanto tale presiede la Redazione della medesima;
g) nomina i redattori e i collaboratori della rivista con autonomia decisionale sulla scelta dei
medesimi;
h) ha la rappresentanza giuridica e processuale dell’Associazione;
i) cura l’esecuzione dei provvedimenti assunti dall’Assemblea e dal Consiglio Nazionale e provvede
per l’ordine amministrativo dell’Associazione.
TITOLO VII
CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 15
Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberante dell’Associazione, è subordinato solo al potere deliberante dell’Assemblea Nazionale relativamente alla sua competenza.
Art. 16
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 10 (dieci) membri eletti, ogni 3 anni, dai soci dell’Assemblea Nazionale.
Art. 17
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale. Esso è convocato almeno 2 volte ogni anno ed in qualsiasi momento qualora il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, nonché su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio stesso o di un decimo degli iscritti all’Associazione. Esso resta in carica per 3 anni.
Art. 18
Compiti del Consiglio Nazionale:
a) tratta di ogni questione generale di interesse associativo;
b) delibera sulle nomine dei soci effettivi;
c) propone le nomine dei Soci Onorari;
d) delibera su ogni questione di ordinaria amministrazione ad esso sottoposta dal Presidente
Nazionale;
e) designa 2 Vice Presidenti Nazionali la cui nomina è indicata dal Presidente Nazionale;
f) adempie ai compiti designati ad esso dallo Statuto;
g) delibera i bilanci annuali preventivi e consuntivi dell’Associazione;
h) collabora attivamente con il Presidente Nazionale, accettandone al suo interno la distribuzione
delle competenze.
Art. 19
Il Consiglio Nazionale delibera con la maggioranza dei presenti, sempreché siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi voto deliberante. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale.
Art. 20
Tutte le cariche rappresentative degli Organi Nazionali e Periferici sono svolte ed assunte gratuitamente.
TITOLO VIII
CONSIGLIO REGIONALE
Art. 21
I Consigli Regionali possono essere costituiti quando siano raggiunte numero 100 iscrizioni di soci che abbiano regolarmente pagato le quote da due anni e previo parere favorevole del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Regionale è composto da 5 membri. Esso è eletto dall’Assemblea Regionale convocata dal Presidente Nazionale. L’Assemblea elegge il Presidente ed i Consiglieri Regionali.
Art. 22
Compiti del Consiglio Regionale sono di promuovere attività associativa di cui al presente Statuto., di attuare le proposte del Consiglio Nazionale e collabora con l’opera dei Consigli Provinciali secondo l’interesse prevalente di promozione dell’Associazione.
TITOLO IX
CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 23
I Consigli Provinciali possono essere costituiti quando si siano raggiunte numero 20 iscrizioni di8 soci che abbiano regolarmente pagato le quote da due anni e previo parere favorevole del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Provinciale è composto da 3 membri. Esso è eletto dall’Assemblea Provinciale convocata dal Presidente Nazionale. L’Assemblea Provinciale elegge il Presidente e i Consiglieri Provinciali.
Art. 24
Compiti del Consiglio Provinciale sono di promuovere attività associativa di cui al presente Statuto, di attuare le proposte del Consiglio Regionale e Nazionale.
TITOLO X
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 25
Il Collegio dei Revisori è l’Organo sovraordinato al controllo del Bilancio Consuntivo ed è tenuto ad emettere un parere scritto ogni anno per la stesura del Bilancio Preventivo dell’Associazione. Esso è composto da 5 membri: 3 effettivi e 2 supplenti. Possono essere nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale, Revisori: persone anche non appartenenti all’Associazione.
Art. 26
I Revisori deliberano collegialmente a maggioranza circa l’emissione dei relativi pareri. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale con potere di voto consultivo.
TITOLO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 27
Il Collegio dei Probiviri è costituito da un minimo di 3 membri di provata moralità Delibera a maggioranza e le sue deliberazioni sono appellabili di fronte al Presidente Nazionale.
TITOLO XII
PATRIMONIO E INTROITI
Art. 28
Il patrimonio dell’Associazione è unico. L’amministrazione ha luogo ad opera del Presidente coadiuvato dal Consiglio Nazionale secondo le finalità e gli scopi di cui all’art. 1.
Art. 29
Alla costituzione del patrimonio possono concorrere ogni tipo di liberalità, lasciti, donazioni, legati,ecc…
Art. 30
Per lo svolgimento della sua attività, l’Associazione si avvale delle quote associative e di ogni tipo di oblazioni, sovvenzioni o proventi riconosciuti e permessi dalla legge.
Art. 31
Il Servizio di tesoreria è affidato ad istituti di credito notoriamente conosciuti e di solida solvibilità.
Art. 32
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Art. 33
Qualora l’Assemblea Nazionale deliberi lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto a favore della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS per la promozione sociale e culturale dei disabili.
Art. 34
Lo scioglimento dell’Associazione ha luogo se deliberato dall’Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno il 50% dei soci aventi diritto alla partecipazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 9 e nomina contestualmente il liquidatore. L’Associazione è altresì sciolta automaticamente nel caso in cui il numero dei soci effettivi sia inferiore a 100 (cento).
Art. 35
In caso di scioglimento per mancanza del numero minimo di soci, di cui al precedente art. 34, il liquidatore verrà nominato dal Consiglio Nazionale.
Art. 36
Lo scioglimento dell’Associazione può altresì avvenire qualora non si svolga l’Assemblea Nazionale per più di 6 (sei) anni; in tal caso sarà compito dell’ultimo presidente eletto e del Consiglio Nazionale provvedere per la nomina del liquidatore e della conseguente devoluzione del patrimonio alla Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS.